Il 21 aprile 2018 entrerà in vigore il Regolamento(UE) 2016/425 che abrogala Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale. È bene dire subito che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza relativi alla progettazione e alla fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale(DPI) sono di fatto invariati rispetto alla Direttiva89/686/CEE. Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non lascia spazio all’iniziativa normativa degli Stati membri, ciò significa che, una volta in vigore, le sue norme producono effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che sono soggetti al rispetto del diritto nell’Unione europea. E questa è già una prima significativa differenza rispetto alla Direttiva poiché le Direttive vincolano gli Stati membri, ma solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere, mentre lasciano salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

cimac giuseppe bellottiCosa cambia di fatto con l’entrata in vigore del Regolamento?

In primo luogo cambia il punto di vista del legislatore: con il Regolamento si pone al centro la tutela e l’incolumità del lavoratore (che utilizza i DPI), mentre la Direttiva 89/686/CEE si poneva come obiettivo quello di non ostacolare il libero commercio nel mercato comunitario, rimuovendo ostacoli sia di natura tecnica che normativa.

In secondo luogo vengono puntualmente definitele responsabilità della catena distributiva e si definisce il limite di validità del Certificato UE del tipo, stabilito a 5 anni.

Inoltre rispetto alla Direttiva, il nuovo Regolamento classifica e definisce obblighi e responsabilità per i guanti ad uso privato contro il calore (guanti da cucina) e per i DPI prodotti in serie e/o come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore (ad esempio le calzature professionali ortopediche).

Sono esclusi dal Regolamento (e lo erano anche nella Direttiva) i prodotti per uso privato destinati a proteggere contro condizioni atmosferiche non estreme o contro umidità e acqua (come i guanti per uso domestico), quelli progettati per essere utilizzati dalle forze armate e per l’autodifesa (ad eccezione dei DPI destinati all’attività sportiva), quelli utilizzati esclusivamente su navi marittime o aeromobili, caschi e relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Per facilitare il passaggio alla nuova legislazione e ai conseguenti obblighi, è previsto un periodo transitorio dal 21 aprile 2018 al 20 aprile 2019, durante il quale gli attori della catena distributiva avranno tempo di adeguare la certificazione dei DPI al nuovo Regolamento e quindi di smaltire i prodotti a magazzino.

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I DPI progettati e fabbricati conformemente alla Direttiva 89/686/CEE potranno essere immessi sul mercato per la prima volta sino al 20 aprile 2019.Ciò significa che si possono progettare, fabbricare e quindi certificare nuovi DPI secondo la Direttiva anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento purché entro e non oltre la data del 20 aprile 2019. Inoltre i DPI messi a disposizione sul mercato ossia quelli progettati, fabbricati e certificati secondo la Direttiva, manterranno comunque la validità dei propri certificati CE sino al 21 aprile 2023, salvo che non cambi la classificazione di rischio del DPI(ad esempio, guanti anticalore ad uso privato), che non cambi la progettazione e/o la fabbricazione dall’ultimo esame CE del tipo e non cambino le norme armonizzate di riferimento che forniscono presunzione di conformità (come per i DPI contro i rischi della saldatura la cui norma armonizzata scadrà il 31/03/2018).

I certificati CE secondo la Direttiva 89/686/CEE dopo il 21 aprile 2023 decadranno definitivamente. Vediamo un po’ più nel dettaglio quali sono gli obblighi della catena distributiva. Al fabbricante spetta la procedura di valutazione della conformità. Anche l’importatore e il distributore sono considerati fabbricanti quando immettono un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un DPI compromettendone la conformità.

Ecco, nel dettaglio, quali sono le figure chiave della catena di distribuzione e gli obblighi di ciascuno:

  • FABBRICANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
  • MANDATARIO: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto dal fabbricante, appartenente a un paese non membro dell’Unione, un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto, in relazione a determinate attività;
  • IMPORTATORE: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato DPI originari da paesi terzi;
  • DISTRIBUTORE: qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore che mette DPI a disposizione sul mercato.

Principali obblighi dei fabbricanti

  • Garantiscono che, all’atto dell’immissione sul mercato, i DPI siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
  • Redigono il fascicolo tecnico e la nota informativa d’uso che rispetto alla Direttiva presentano delle differenze formali.
  • Conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.
  • Garantiscono la rintracciabilità dei DPI lungo la catena di fornitura.
  • Indicano sul DPI il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati.
  • Forniscono la nota informativa d’uso accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE redatta secondo il modello presente nel Regolamento(all’IX) oppure indicano il sito web ove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

Principali obblighi dei mandatari

  • Mantengono a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione del DPI sul mercato;
  • Cooperano con le autorità nazionali per eliminare i rischi presentati dai DPI che rientrano nel loro mandato.

Principali obblighi degli importatori

  • Si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di conformità, che il DPI rechi la marcatura CE, che sia disponibile la documentazione d’uso e che sia garantita la rintracciabilità.
  • Indicano sul DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati.
  • Garantiscono che le condizioni di trasporto e di stoccaggio non compromettano la conformità del DPI.

Principali obblighi dei distributori

  • Si accertano che il DPI rechi il nome del fabbricante o dell’importatore, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, che il DPI rechi la marcatura CE, che sia disponibile la documentazione d’uso e che sia garantita la rintracciabilità.
  • Garantiscono che le condizioni di trasporto e di stoccaggio