Leader internazionale per l’assicurazione della qualità e responsabilità sociale delle imprese dell’industria della pelle, calzatura e pelletteria, CTC ha tenuto lo scorso 28 giugno un incontro dedicato alla nuova normativa 2016/425/UE sui dispositivi di protezione individuale (DPI), che abroga la precedente direttiva 89/686/CEE.

Vi hanno preso parte una novantina tra produttori e distributori di guanti protettivi, calzature di sicurezza e abbigliamento e attrezzature per motociclisti, ecc… che hanno seguito con attenzione la presentazione di Lionel Gaudillière, Certification Manager del centro, focalizzata sulle principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento, in particolare quando il PPE è posto sul mercato europeo.

ctc_2Le novità più significative riguardano aspetti come l’armonizzazione delle procedure di valutazione del prodotto (marcatura CE) e di sorveglianza sul mercato, l’attivazione di norme più precise per l’immissione sul mercato di DPI in Europa. Anche la scelta del regolamento al posto della direttiva è significativo perchè evita la trasposizione di quet’ultima in una legge nazionale, col relativo rischio di differenti interpretazioni da parte degli Stati Membri.
Ecco, punto per punto, cosa cambia:

  • le categorie di DPI: sono inclusi DPI per uso privato contro il calore, prodotti come guanti da forno e barbecue e contenitori sono considerati PPE a pieno titolo e dovranno essere valutati prima di essere immessi sul mercato. Le attrezzature di protezione contro i taglienti da motosega a mano slittano dalla categoria II alla III contro “rischi fatali o irreversibili” e quindi devono essere coperte da un certificato di esame di tipo UE e da un controllo annuale.
  • Obblighi dei diversi operatori economici: stabiliti per produttore, rappresentante autorizzato, importatore o distributore. Concetti come “rendere disponibile” e “piazzare sul mercato” sono definiti in modo da permettere l’armonizzazione delle regole di sorveglianza dei mercati. Inoltre, si stabilisce che un operatore che appone il proprio marchio DPI diventa a tutti gli effetti un produttore, con l’assunzione degli obblighi derivanti.
  • Tracciabilità e sorveglianza: i produttori devono apporre i propri indirizzi sui marchi del regolamento, in modo che le autorità di vigilanza possano identificarli con certezza. Anche le regole di sorveglianza sono ridefinite, per armonizzare le procedure degli Stati Membri per l’ispezione dei DPI presenti sul mercato e prevenire distorsioni della competizione tra operatori economici. La cooperazione tra Stati membri aumenta grazie all’istituzione di comitati di monitoraggio sulle regole e procedure non conformi o le clausole di salvaguardia.
  • Conformità del prodotto: il concetto di batch (o serie) diventa fondamentale per tracciare PPE in entrata in UE. Questi numeri di lotto devono essere forniti sul prodotto e devono essere coperti da una specifica dichiarazione di conformità dell’UE, in modo da poterli collegare ad un esatto lotto di DPI sotto ispezione o già immesso sul mercato.
  • Procedure di valutazione da parte di un organismo notificato: gli articoli 10, 11A e 11B vecchia direttiva sono stati sostituiti dai moduli B e C2 per allineare il regolamento PPE agli altri regolamenti già applicabili ad altri prodotti marcati CE, come le apparecchiature mediche, le attrezzature per la pressione, etc… Anche le normative vengono armonizzate con una definizione dei contenuti minimi della documentazione tecnica, dei certificati di tipo UE e delle dichiarazioni di conformità.
  • Tempistiche: tutti i DPI immessi sul mercato dopo il 21 aprile 2019 devono essere coperti da un certificato UE conforme al regolamento. Questo lascia una finestra temporale di appena due anni per essere notificati agli organismi per la regolamentazione e per i produttori di certificare tutti i DPI da immettere sul mercato dopo il 21 aprile 2019: nonostante gli organismi possano anticipare e rilasciare certificati di tipo UE già a partire dal 21 aprile 2018, questo calendario rischia di oberare di lavoro gli organismi notificati e di stressare i produttori… I certificati rilasciati a norma della direttiva per i DPI già in commercio rimarranno invece validi sino al 21 aprile 2023.
  • Durata de certificati di tipo UE: validi per 5 anni e rinnovabili per altri 5 anni con procedura semplificata nei casi a meno che non ci siano variazioni su standard e/o prodotto.

Si noti che i criteri per il trasferimento dei certificati dalla direttiva al regolamento non sono stati ancora convalidati a livello europeo… Anche se questi trasferimenti possono essere anticipati dagli organismi notificati per il nuovo regolamento, è in discussone un foglio di coordinamento europeo.

CTC intanto ha iniziato il processo di accreditamento presso l’organismo francese COFRAC e ha sottoposto la propria documentazione amministrativa. E’ stato concordato con il Ministro del Lavoro e dell’Industria che gli enti francesi saranno notificati per il nuovo regolamento non appena avranno la competenza operativa da COFRAC. Ciò in modo che si possa prevedere la concessione di certificati di tipo UE ai sensi del regolamento 2016/425/UE.